ROMOLOROMANI.IT - Il Sito dei Praticanti Notai: Amministrazione di sostegno - ROMOLOROMANI.IT - Il Sito dei Praticanti Notai

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Amministrazione di sostegno Modifica al Codice Civile

#1 L   Benj 

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  Inviato 09 January 2004 - 10:11 PM

Tutti (o quasi) noi siamo "presi" dall'importante riforma della disciplin delle società di capitali e, quasi sotto silenzio, è passata l'altrettanto importante modifica del Codice Civile (anche nell'ottica preselezione) derivante dalla recentissima approvazione della legge portante la c.d. "amministrazione di sostegno".
Si tratterà, quindi, di studiare un nuovo istituto da coordinare con quelli "classici" dell'interdizione, inabilitazione, emancipazione, ecc.
Ecco, volevo chiedere se e dove è possibile reperire qualche commento (direi "a caldo") al riguardo.
Ringrazio anticipatamente i colleghi.
Benj :help:
"...Non affannatevi dunque per il domani, perchè il domani avrà già le sue inquietudini.
A ciascun giorno basta già la sua pena."
(Mt 6,34)
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#2 L   Proculo 

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Inviato 09 January 2004 - 10:43 PM

Salve salvino!
Ho appena trovato qualcosa su http://www.superabile.it/Superabile/HomePa...mmin_nocera.htm.
Però non l'ho ancora letto... se ne parla domattina!
Se tu hai una moneta ed io un'altra moneta e ce le scambiamo, alla fine avremo una moneta ciascuno.
Se invece io ho un'idea e tu un'altra idea e ce le scambiamo, alla fine avremo ciascuno 2 idee.
(aforisma cinese)

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#3 L   fabiojack 

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Inviato 10 January 2004 - 10:45 AM

Se non ricordo male dovrebbe esserci un commento da parte di un prof. di diritto privato sul sito www.altalex.it
«Adoro i partiti politici: sono gli unici luoghi rimasti dove la gente non parla di politica.»
Oscar Wilde

«L'unico modo per liberarsi di una tentazione è cedervi.»
Oscar Wilde
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#4 L   fabiojack 

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Inviato 10 January 2004 - 11:15 AM

Ho controllato. Il sito è www.altalex.com
Il commento è a cura di Paolo Cendon.
«Adoro i partiti politici: sono gli unici luoghi rimasti dove la gente non parla di politica.»
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«L'unico modo per liberarsi di una tentazione è cedervi.»
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#5 L   Proculo 

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Inviato 10 January 2004 - 11:40 AM

Ho trovato l'articolo (breve) di Cendon (e il nuovo articolato normativo) su http://www.filodiritto.com/diritto/privato...mentecendon.htm
Se tu hai una moneta ed io un'altra moneta e ce le scambiamo, alla fine avremo una moneta ciascuno.
Se invece io ho un'idea e tu un'altra idea e ce le scambiamo, alla fine avremo ciascuno 2 idee.
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#6 L   usqueadmeliora77 

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Inviato 11 January 2004 - 10:03 AM

Ciao,
cortesemente potreste indicarmi il link corretto e per esteso di altalex in cui poter reperire il commento di Cendon sull'amministrazione di sostegno?
Quello su filodiritto l'ho già recuperato.

Grazie mille.
0

#7 L   Proculo 

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Inviato 11 January 2004 - 11:49 AM

Nel nuovo art. 411 c.c. si contemplano le "norme applicabili all'amministrazione di sostegno". E' scritto nei primi 2 commi che "Si applicano all’amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.
All’amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779".
Mi sembra che brilli per assenza il richiamo all'art. 371 n. 3 e secondo comma c.c. A questo punto, si potrebbe ritenere che esso debba intendersi cmq richiamato (e che il mancato richiamo sia frutto di una mera svista legislativa).
Oppure che si debba chiedere al G.T. un'integrazione del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno ai sensi del 4° comma art. 407 c.c. Ciò al fine di contemplare la possibilità di continuare o meno l'impresa commerciale. Quest'ultima soluzione mi piace di più. Il legislatore dimostra di voler coinvolgere in tutto il nuovo istituto solo il G.T. Quest'ultimo, poi, ove l'azienda si trovi già nel patrimonio del semicapace al momento della nomina dell'amministratore, potrebbe senz'altro (anzi dovrebbe) dettare delle disposizioni al riguardo nel decreto di nomina. E quindi, se la competenza del G.T. c'è nel momento iniziale, deve ritenersi sussistente anche ex post.
Credo che inoltre il semicapace in questione non possa esercitare ex novo un'impresa commerciale, ma solo continuarla. La norma ex art. 397, infatti, mi sembra di ius singulare.
Un'altra questione riguarda l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 692 c.c. Applicabilità caldeggiata dalle associazioni che hanno richiesto la riforma de qua al Parlamento, invocando una pretesa eadem ratio. Io ritengo che qui l'analogia sia preclusa dall'eccezionalità dell'istituto della sostituzione fedecommissaria. Al max si potrebbe condizionare una disposizione di questo genere all'eventuale successiva interdizione del semicapace (cfr. il nuovo art. 413, comma 3°, c.c.).
Che ne pensate?
Se tu hai una moneta ed io un'altra moneta e ce le scambiamo, alla fine avremo una moneta ciascuno.
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#8 L   Moonlight 

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Inviato 11 January 2004 - 06:40 PM

Anche a me la lettura dei passi da voi consigliati ha suscitato delle riflessioni in merito all'art. 411 cc.
In particolare, si legge che detto articolo, nello stabilire che si applicano all’amministrazione di sostegno le norme previste per l’interdizione e l’inabilitazione in materia di incapacità dell’amministratore a ricevere per testamento o donazione beni del beneficiario finché dura l’ufficio, estende all’amministrazione di sostegno anche “gli effetti di altre norme dettate per gli altri due istituti”, purché se ne faccia richiesta al giudice tutelare e questi lo ritenga opportuno, “tenuto conto dell’interesse del beneficiario e di quello tutelato dalle predette disposizioni”.Partendo da questo dato testuale, l’autore sostiene che la discrezionalità del giudice tutelare non può impedire l’applicazione al beneficiario dell’amministrazione di sostegno dell’istituto del fedecommesso assistenziale, previsto dagli art 692 cc ed ammesso solo per l’interdetto e non per l’inabilitato. Si dice che l’ estensione della norma dettata per l’interdetto anche al beneficiario dell’amministrazione di sostegno è giustificata dal fatto che il fedecommesso ha finalità assistenziale e procura un vantaggio alla persona con capacità parzialmente ridotta, perciò, proprio in ragione della garanzia di una migliore cura, si ritiene opportuna un’estensione della norma
Ammesso che questo ragionamento sia sostenibile nello specifico caso del fedecommesso, mi domando se un soggetto, solo in parte non autonomo, al quale è stato nominato un amministratore di sostegno per il compimento di atti patrimoniali, possa fare testamento al pari degli inabilitati oppure tale facoltà gli sia preclusa al pari degli interdetti. L’elencazione dell’art. 591 cc è tassativa ed un’estensione della norma non costituirebbe un vantaggio per l’incapace perciò si tratta di situazione ben diversa da quella precedente cc che induce ad assimilare il beneficiario dell’amministrazione di sostegno all’interdetto cosicchè possa essere ricompreso nella previsione dell’art. 692 cc e fruire dei vantaggi del fedecommesso. L'interesse del beneficiario e quello dettato dalle norme in materia di protezione dei soggetti privi in tutto o in parte di autonomia di cui all'art. 411 cc verso quale soluzione induce a propendere?
O forse per capire se il beneficiario dell’amministrazione di sostegno possa fare testamento si versa nell’ipotesi prevista dall’art. 591 n 3) cioè il testamento può essere fatto personalmente dal beneficiario dell’amministrazione di sostegno (non certo a mezzo dell’amministratore, trattandosi di atto personalissimo) e sarà impugnabile da chiunque vi abbia interesse se chi intende chiedere l’annullamento dimostra la temporanea incapacità di intendere e di volere del testatore al momento della sua confezione?

Moonlight
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#9 L   Pacuvio 

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Inviato 11 January 2004 - 07:58 PM

Per Usqueadmeliora77:
http://www.altalex.i...r=24&idnot=6865

Mi pare identitco all'articolo pubblicato su filodiritto.

Ciao, Pac.
0

#10 L   Proculo 

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Inviato 11 January 2004 - 09:15 PM

Secondo me, le norme dettate per l'interdetto sono tutte di stretta interpretazione. Ciò in quanto estremamente limitative della capacità di disporre e di agire in generale. Del resto, se le condizioni del semicapace dovessero aggravarsi (o la misura dell'amministrazione di sostegno dovesse rivelarsi inadeguata), il nuovo art. 413, comma 3°, c.c. prevede la possibilità di passare alla più grave misura dell'interdizione. E da quel momento in poi applicheremo le relative norme, non prima. Chi auspicava questa riforma voleva anche liberarsi dei "pesi" normativi previsti per l'interdizione. Pesi ritenuti eccessivi (e dunque inadeguati) per chi non versa in concreto nella grave condizione di cui all'attuale art. 414 c.c. E ora che facciamo, applichiamo quei "pesi" per analogia?
Se tu hai una moneta ed io un'altra moneta e ce le scambiamo, alla fine avremo una moneta ciascuno.
Se invece io ho un'idea e tu un'altra idea e ce le scambiamo, alla fine avremo ciascuno 2 idee.
(aforisma cinese)

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