Inviato 11 January 2004 - 11:49 AM
Nel nuovo art. 411 c.c. si contemplano le "norme applicabili all'amministrazione di sostegno". E' scritto nei primi 2 commi che "Si applicano all’amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.
All’amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779".
Mi sembra che brilli per assenza il richiamo all'art. 371 n. 3 e secondo comma c.c. A questo punto, si potrebbe ritenere che esso debba intendersi cmq richiamato (e che il mancato richiamo sia frutto di una mera svista legislativa).
Oppure che si debba chiedere al G.T. un'integrazione del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno ai sensi del 4° comma art. 407 c.c. Ciò al fine di contemplare la possibilità di continuare o meno l'impresa commerciale. Quest'ultima soluzione mi piace di più. Il legislatore dimostra di voler coinvolgere in tutto il nuovo istituto solo il G.T. Quest'ultimo, poi, ove l'azienda si trovi già nel patrimonio del semicapace al momento della nomina dell'amministratore, potrebbe senz'altro (anzi dovrebbe) dettare delle disposizioni al riguardo nel decreto di nomina. E quindi, se la competenza del G.T. c'è nel momento iniziale, deve ritenersi sussistente anche ex post.
Credo che inoltre il semicapace in questione non possa esercitare ex novo un'impresa commerciale, ma solo continuarla. La norma ex art. 397, infatti, mi sembra di ius singulare.
Un'altra questione riguarda l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 692 c.c. Applicabilità caldeggiata dalle associazioni che hanno richiesto la riforma de qua al Parlamento, invocando una pretesa eadem ratio. Io ritengo che qui l'analogia sia preclusa dall'eccezionalità dell'istituto della sostituzione fedecommissaria. Al max si potrebbe condizionare una disposizione di questo genere all'eventuale successiva interdizione del semicapace (cfr. il nuovo art. 413, comma 3°, c.c.).
Che ne pensate?
Se tu hai una moneta ed io un'altra moneta e ce le scambiamo, alla fine avremo una moneta ciascuno.
Se invece io ho un'idea e tu un'altra idea e ce le scambiamo, alla fine avremo ciascuno 2 idee.
(aforisma cinese)
Sogno ergo sum